Statuti

Premessa
Con il nome «Federazione delle Colonie Libere Italiane in Svizzera» esiste fin dal 1943 un’Associazione, ai sensi dell’Art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, fondata sui principi descritti nei primi tre articoli di questo statuto.

Art. 1
Le CLI ed Associazioni federate operanti in Svizzera, che al di sopra dei loro fini particolari riconoscono il valore normativo generale degli ideali di libertà, di pace e di giustizia sociale che hanno animato il risorgimento nazionale e la Resistenza antifascista e conseguentemente si dichiarano fedeli alla lettera e allo spirito della Costituzione repubblicana italiana come pure osservanti delle leggi del Paese ospitante, costituiscono la «Federazione delle Colonie Libere Italiane in Svizzera».

Art. 2
La FCLIS è assolutamente indipendente, apartitica e aconfessionale. Non ammette che ci si serva delle CLI e Associazioni federate per la diffusione di qualsiasi ideologia o dottrina.

Art. 3
Gli scopi delle FCLIS sono:
a) tutelare gli interessi generali dei lavoratori e delle lavoratrici emigrati in Svizzera,
b) coordinare le attività assistenziali, culturali, ricreative delle CLI e Associazioni federate,
c ) promuovere ed incoraggiare iniziative per una effettiva e leale collaborazione fra CLI e Associazioni federate, le autorità italiane, le autorità ed il popolo svizzero.

Art. 4
La FCLIS s'impegna a promuovere lo sviluppo della cooperazione e dei rapporti con le forze sindacali, le associazioni, le istituzioni e gli organismi regionali, nazionali e internazionali, per migliorare le condizioni di vita degli italiani residenti all’estero, dei lavoratori e delle lavoratrici di tutte le nazionalità favorendo una costruttiva collaborazione delle CLI e Associazioni federate con i partiti politici e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le autorità italiane, le autorità e il popolo svizzeri, le istituzioni, gli organismi regionali, nazionali e internazionali.

Art. 5
Compatibilmente con le proprio risorse la FCLIS raggiunge gli scopi di cui agli articoli 3 e 4 con le
seguenti modalità:
a) mantiene un segretariato centrale e, in accordo con i Comitati regionali e le Associazioni federate, può dotarsi di segretariati o strutture decentrati;
b) collabora con enti o organizzazioni nazionali o internazionali che si occupano di problemidell’emigrazione;
c) pubblica uno o più giornali e riviste e ogni altro periodico o prodotto editoriale deciso dalla Conferenza dei/delle presidenti oppure dal Congresso;
d) opera nel campo scolastico e psicopedagogico. A questo fine ha istituito la “Fondazione Centro Scuola e Famiglia delle Colonie Libere Italiane";
e) opera nel campo dell'assistenza sociale, della consulenza per la casa, delle rimesse, del risparmio e del turismo stipulando accordi o convenzioni oppure di propria iniziativa;
f) svolge iniziative culturali, formative e d’animazione. A tale scopo promuove e incoraggia l'attività di video-cineteche, di centri studi, di gruppi impegnati nei settori dello spettacolo, del teatro, della musica, dei mezzi multimediali e delle diverse forme espressive e grafiche.
g ) istituisce persone giuridiche: società, cooperative, fondazioni, società per azioni, ecc, o partecipa ad esse;
h) compra e vende immobili e compie al riguardo ogni atto giuridico necessario; designa propri rappresentanti in seno a organizzazioni e istituzioni con finalità economiche;
i) partecipa con propri rappresentanti all'attività di organizzazioni e istituzioni regionali, nazionali e internazionali che si occupano di emigrazione, di formazione dei lavoratori, dei diritti di cittadinanza.

Art. 6
Alla FCLIS possono aderire a pieno titolo le persone e le associazioni che si richiamano a principi democratici e che rispettano il presente statuto e le decisioni congressuali delle FCLIS e dei suoi organi dirigenti. Sono considerati membri della FCLIS le Colonie Libere Italiane e le Associazioni federate che inviano
regolare tesseramento e le relative quote alla FCLIS per l’anno sociale in corso o quello precedente.

Art. 7
Gli organi della FCLIS sono:
a) il Congresso
b) la Conferenza dei/delle Presidenti e Delegati/e delle CLI e Associazioni federate della FCLIS
(in seguito nominata “Conferenza dei Presidenti")
c) il Direttivo
d) l’Esecutivo
e) il Consiglio d’Amministrazione (in seguito nominato CdA)
f) i Comitati regionali
g) i Revisori dei conti
h) il Comitato dei probiviri

Art. 8
Il Congresso è l’istanza superiore della FCLIS. Di regola viene convocato ogni tre anni dal Direttivo con 60 giorni di preavviso. Il Congresso è composto dai membri del direttivo uscente, dai Presidenti onorari, dai presidenti delle CLI e Associazioni federate o loro sostituti e da un numero di delegati stabilito sulla base di un criterio che assegna alla CLI o Associazioni federate un/una delegato/a ogni 25 soci oppure per frazione superiore a 13. Al Congresso compete la valutazione complessiva dell'attività svolta dalla FCLIS, la definizione delle linee politiche e programmatiche e l’elezione del/della Presidente, dei/delle Presidenti onorari/e, del/della/dei/delle Vicepresidente/i, dei probiviri, dei revisori dei conti, del Direttivo.

Art. 9
Il Congresso ordinario è convocato dal Direttivo il quale fissa il luogo e la data. I Congressi straordinari vengono convocati dal Direttivo anche:
- quando la Conferenza dei/delle presidenti, il Congresso o il Direttivo lo decidono a maggioranzadi due terzi,
- quando un quinto dei membri, CLI o Associazioni federate, lo richieda per iscritto.

Art. 10
La Conferenza dei/delle Presidenti, dopo il Congresso, è l’istanza superiore della FCLIS. Essa viene convocata dal Direttivo almeno una volta l’anno, con 30 giorni di preavviso, ed è composta:
- dai/dalle presidenti delle CLI e Associazioni federate
- dai/dalle delegati/e o loro supplenti eletti/e dalle assemblee delle CLI e Associazioni federate, favorendo in particolare la partecipazione delle donne e dei giovani.
- dal presidente o dalla presidente della FCLIS, dalle/dai vicepresidenti e dal Direttivo.
Ogni CLI e ogni Associazione federata ha diritto a un delegato o delegata ogni 100 soci o frazione di 100 non inferiore a 30.

Art. 11
La Conferenza dei/delle presidenti, nell'ambito delle risoluzioni congressuali, fissa le linee per l’adempimento dei mandati secondo gli Articoli 1-5 di questo Statuto. Inoltre essa ha le seguenti competenze:
a) Approva il rapporto annuale del/della presidente.
b) Approva i bilanci annui, elaborati dal Consiglio di Amministrazione, ratificati e presentati dal Direttivo.
c) Nomina il/la o i/le direttori/direttrici dei giornali o riviste editi dalla FCLIS. Al pari del Congresso nomina Presidenti Onorari.
d) In caso di loro defezione, sostituisce i Probiviri, i Revisori del conti, i membri del direttivo eletti dal Congresso, così come il/la direttore/trice delle pubblicazioni della FCLIS. Le competenze definite in questo punto possono essere assunte dal Direttivo qualora la riunione della Conferenza dei Presidenti non avvenga in tempo utile.
e) Fissa le quote-tessera per gli associati come da Art. 26/a.
f) Decide sulle proposte del Direttivo e del Presidente. E‘ arbitro delle divergenze tra tutte le strutture della FCLIS.

Art. 12
Il Direttivo è composto da almeno 30 membri a cui si aggiungono: il/la presidente, i/le vicepresidenti, il direttore delle pubblicazioni edite dalla FCLIS, un rappresentante della FCLIS nella «Fondazione Centro Scuola e Famiglia delle CLI», il presidente del CdA il quale non ha diritto di voto. I membri del Direttivo designati per 2/3 (due terzi) dai Comitati regionali (vedi art. 21) e per 1/3 (un terzo) dalla FCLIS, sono eletti direttamente dal Congresso. Nelle sua prima seduta, indetta dal Presidente, il Direttivo elegge l’Esecutivo e il Consiglio d’Amministrazione (CdA). Il Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione dell'Esecutivo o su richiesta scritta di un terzo dei suoi componenti. Le riunioni del Direttivo sono convocate con 15 giorni di preavviso e sono valide: in prima seduta con la presenza della metà più 1 dei suoi componenti, in seconda seduta, un'ora dopo la prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei membri aventi diritto di voto.

Art.13
Il Direttivo attua le decisioni del Congresso e della Conferenza dei/delle presidenti. Elabora proposte di iniziativa politica e organizzativa. Ratifica i bilanci preventivi e consuntivi presentati dal CdA. Nomina i rappresentanti nella «Fondazione Centro Scuola e Famiglia delle CLI» e le altre rappresentanze previste dallo Statuto che non siano già assegnate ad altri organismi. Approva i regolamenti delle strutture della FCLIS menzionate all’articolo 5. Il Direttivo decide dell’ammissione di nuovi membri, ne esamina e approva il bilancio, lo statuto ed eventuali revisioni. Nomina i 5 membri del CdA fra i quali elegge il Presidente. Tutte le decisioni del Direttivo che hanno implicazioni finanziarie non contemplate nel bilancio ordinario, debbono essere ratificate dal CdA entro 20 giorni dalla loro presentazione. Tali decisioni diventano operative a partire dal giorno della loro ratifica. Se le decisioni non sono ratificate vengono rimandate al Direttivo che, se stabilisce di riconfermarle, le rende operative assumendo la responsabilità della loro copertura finanziaria e individuando le necessarie risorse economiche. La decisione diventa operativa per il CdA quando la reale copertura finanziaria è realizzata o garantita. Il Direttivo ha tutte le competenze che non sono espressamente assegnate per statuto ad altri organi.

Art. 14
Il Congresso, la Conferenza dei Presidenti, il Direttivo e tutti gli altri organismi della FCLIS,decidono con la metà più 1 degli aventi diritto presenti al momento della votazione. La votazione segreta ha luogo quando richiesta da almeno un decimo degli aventi diritto. Le riunioni di questi organismi sono valide rispettando i termini di convocazione previsti nei rispettivi articoli.

Art. 15
L’Esecutivo conduce, su delega del Direttivo, la gestione corrente organizzativa e politica ed esercitaquelle competenze che gli sono trasmesse dal Direttivo. Esso è composto dal/dalla Presidente della FCLIS, dai/dalle Vicepresidenti e da almeno altri 5 membri del Direttivo. Esso si riunisce su convocazione del Presidente oppure su richiesta di 3 dei suoi componenti.

Art. 16
Il Consiglio d’Amministrazione (CdA) conduce la gestione amministrativa corrente ed esercita quelle competenze che gli sono trasmesse dal Direttivo. Esso è composto da 5 membri nominati dal Direttivo, che non possono essere membri eletti né del Direttivo né dell’Esecutivo. Il Presidente della FCLIS ne fa parte senza diritto di voto. Il CdA redige i bilanci preventivi e consuntivi annuali accompagnati da una relazione annuale sullo stato e sulle prospettive economiche della FCLIS. Sentite le proposte del Direttivo, il CdA, nomina gli aventi diritto di firma sui conti bancari e/o postali della FCLIS, i quali firmano collettivamente a due. Il CdA può rappresentare la FCLIS in tutti gli organismi previsti all’Art. 5 lettera lettera "h", e gestisce tutte le attività economiche della FCLIS, o di cui la FCLIS si rende partecipe. Il CdA è chiamato a ratificare tutte le decisioni del Direttivo che hanno implicazioni finanziare non contemplate nel bilancio ordinario. Il CdA è autonomo nella gestione delle finanze della FCLIS. Ne risponde al Direttivo e alla Conferenza dei Presidenti o al Congresso. Il CdA risponde, entro 30 giorni, ad ogni richiesta di informazione inoltrata dagli organi statutari in qualsiasi momento dell’esercizio. Il CdA esprime pareri preventivi su qualsiasi iniziativa di carattere economico avanzata dagli organimsi della FCLIS. Il CdA sottopone al Direttivo ogni nuova iniziativa economica, ivi compresa la partecipazione a società o cooperative, che comporti investimenti non previsti nel bilancio ordinario. Il Direttivo deve esprimere il suo parere vincolante e darne comunicazione scritta entro 30 giorni.

Art. 17
Il Comitato dei revisori dei conti è composto al massimo da 5 membri di due o più CLI o Associazioni federate elette dal Congresso. I revisori possono avvalersi anche di consulenti esterni.

Art. 18
Il Comitato dei probiviri è composto da almeno 3 membri eletti dal Congresso. Ne fanno parte di diritto i Presidenti onorari della FCLIS. Decide in ultima istanza su conflitti di competenza tra gli altri organi statutari e su conflitti tra membri individuali delle CLI e la FCLIS. In caso di conflitti in una CLI o Associazione federata il Comitato dei Probiviri può contribuire, su richiesta, alla ricerca di una soluzione.

Art. 19
- Il/la Presidente rappresenta la FCLIS e ne esercita le funzioni previste dallo Statuto.
- Il/la Presidente può partecipare alle riunioni di tutte le strutture della FCLIS.
- In caso di divergenza tra il/la Presidente e una struttura della FCLIS, il ricorso ultimo è la Conferenza dei Presidenti o il Congresso.
- Il/la Vicepresidente esercita le funzioni del/della Presidente, su delega scritta del/della Presidente. In caso d’impedimento di formalizzazione della delega da parte del/della Presidente la delega viene affidata dall'Esecutivo, che determina, in caso di più vicepresidenti, chi esercita momentaneamente la funzione del/della Presidente.
- Il/la Presidente può delegare un/una Presidente Onorario/a a rappresentare la FCLIS in manifestazioni pubbliche.
- Il/i/le Presidenti Onorario/i/e possono intervenire a tutte le riunioni degli organismi della FCLIS e in manifestazioni pubbliche.

Art. 20
I costi per l’organizzazione delle Conferenze dei/delle Presidenti e dei Congressi, ordinari o straordinari, sono a carico della FCLIS. Lo stesso vale per le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del Direttivo per compiti speciali o la partecipazione a riunioni e convegni richiesti a loro dagli organismi centrali. Le spese personali per viaggio e soggiorno dei membri dei Direttivo, dei/delle delegati/delegate ai congressi e alle Conferenze dei Presidenti sono a carico delle rispettive CLI o Associazioni federate.

Art. 21
I Comitati regionali sono composti dai/dalle delegati/e delle CLI o Associazioni federate della regione di appartenenza. La zona di loro competenza è stabilita dalla divisione geografica del territorio dove sono attive le CLI. Nei comitati regionali ogni CLI esprime un voto. I Comitati regionali designano 2/3 (due terzi) dei membri del Direttivo, almeno 20 giorni prima del Congresso FCLIS. Essi trasmettono e rendono operativi in ambito regionale le indicazioni e gli obiettivi formulati dal Congresso, dalla Conferenza dei Presidenti, dal Direttivo; elaborano proposte politico-organizzative da avanzare ai vari livelli e istanze del Movimento. Operano sulla base di un regolamento stilato dalla Conferenza dei Presidenti.

Art. 22
La FCLIS s’impegna a promuovere la partecipazione delle donne in tutti i suoi organismi dirigenti.

Art. 23
Per il coordinamento e la promozione della collaborazione, due o più CLI o Associazioni federate, possono costituire un Coordinamento di zona, che non è un organo statutario. La Conferenza dei/delle presidenti fissa in un regolamento composizione e competenze dei Coordinamenti di zona.

Art. 24
Nel caso di scioglimento di una CLI o Associazione federata, i beni mobili e immobili esistenti vengono assunti dalla FCLIS. Potranno essere utilizzati:
a) per la ricostituzione della stessa CLI o associazione federata.
b) per esigenze o interessi del Movimento. dopo un periodo di un anno Al momento della rilevazione da parte degli organi della FCLIS viene redatto un verbale comprendente l’inventario dei beni e dei mezzi. Una copia dello stesso va al CdA, all’Esecutivo e alle CLI o Associazioni federate che fanno parte del
Comitato regionale a cui apparteneva la disciolta CLI o Associazione federata.

Art. 25
L’Assunzione o il licenziamento di funzionari della FCLIS è di competenza della Conferenza dei Presidenti o del Congresso (fatte salve le competenze del Direttivo previste all’art. 11). L'assunzione o il licenziamento di impiegati della FCLIS e delle sue strutture vengono operate dal Direttivo su proposta del CdA. Funzioni, diritti e doveri del personale alle dipendenze della FCLIS e delle sue strutture sono stabiliti dal relativo regolamento approvato dal Direttivo e dal contratto di lavoro proposto dal CdA.

Art. 26
La FCLIS trae i mezzi per il perseguimento degli scopi statutari:
a) dalle quote del tesseramento dei soci, tramite le CLI e Associazioni federate,
b) da collette e da donazioni pubbliche e private,
c) da iniziative commerciali e di altro tipo che siano conciliabili con lo spirito del presente Statuto,
d) da contributi delle Stato italiano, da Enti e Istituzioni regionali e internazionali,
e) da sovvenzioni dei Governi federale e cantonali svizzeri.

Art. 27
La FCLIS risponde per sé e per le proprie strutture solamente con il proprio patrimonio. La contabilità è da tenere sempre a disposizione dei revisori dei conti, della Conferenza dei Presidenti o del Congresso, del Direttivo e dei Comitati regionali

Art.28.
Di ogni riunione ufficiale degli organismi della FCLIS va redatto un verbale decisionale da consegnare agli atti.

Art. 29
Gli Articoli 1, 2 e 3 di questo Statuto sono immutabili. I rimanenti articoli possono essere modificati o sospesi con maggioranza di due terzi dei votanti in un Congresso o in una Conferenza dei Presidenti e Delegati della FCLIS.

Composizione, validità ed entrata in vigore dello statuto:
Il presente statuto è composto da 29 articoli, abroga e sostituisce tutti i precedenti statuti della FCLIS. Esso è stato approvato alla Conferenza dei Presidenti e Delegati FCLIS svoltasi a Berna il 7 novembre 2004. Il presente statuto può essere tradotto in altre lingue e per ogni interpretazione legale fa testo la versione in lingua italiana. Entra in vigore a partire dal giorno successivo dalla sua approvazione.

Berna, 7 novembre 2004

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